Art. 1.

      1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio o di malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L'importo della pensione di inabilità è calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti e all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità, calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, si assume il coefficiente contributivo di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.
      2. Dalla data prevista dal comma 1 del presente articolo, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia corrisposta dall'INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura

 

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corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, con esclusione dell'integrazione prevista dal predetto articolo 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984.
      3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
      4. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.